Super ecobonus al 110%per ristrutturazione della casa: un'occasione da non perdere

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ecobonusdi Carmine Tranfa

Il DECRETO RILANCIO è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il 19 maggio 2020. Lo stesso contiene degli articoli di legge riguardanti il “superbonus del 110 per cento”. Diciamoci la verità: per tre mesi è stato oggetto di tante discussioni e di articoli di giornali, ma il cittadino è rimasto “frastornato”, senza capirci alcunché. Tanto più che i “tecnici”, giustamente, asserivano: “bisogna aspettare la conversione in legge definitiva del Decreto Rilancio, poiché ci saranno molte modifiche”. Finalmente il Decreto Rilancio è stato convertito in legge (n. 77 del 17 luglio 2020) e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18/7/2020.

 

Sul sito “l’Agenzia informa” del luglio 2020 (pagine 34) e l’8/8/2020 (pagine 43) sono state emanate, dall’Agenzia delle Entratele istruzioni illustrative del Superbonus al 110 per cento. Indubbiamente l’argomento è complesso e richiede una “robusta” preparazione tecnica. Di conseguenza mi sforzerò di illustrare “l’impianto giuridico”, soprattutto per gli scopi che si intendono raggiungere e la “convenienza” per i cittadini di Comuni inferiori a 5.000 abitanti. Sorvolerò sui dettagli “tecnici”, poiché spetta a loro (Geometri, Ingegneri, Architetti) asseverarei progetti ossia attestare la congruità delle spese sostenute per gli interventi agevolati e il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali. Mentre ai professionisti abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni annuali (Commercialisti, Consulenti del Lavoro, C.A.F.: centri assistenza fiscale), compete l’apposizione del visto di conformità sulla documentazione. Il “visto” attesta la sussistenza dei presuppostiche danno il diritto alla detrazione di imposta. Tutti i dati relativi allo sconto in fattura o alla cessione del credito a terzi, vanno comunicati, in via telematica, all’Agenzia delle Entrate. I professionisti che appongono il visto di conformità, hanno l’obbligo di munirsi di polizza fideiussoria (garanzia). In ogni caso anche le spese tecniche sono detraibili. Preciso subito che la “detrazione d’imposta” non è uscita dal cappello di qualche “mago” ma è operante dal 2013. Trattasi di incentivi per rinnovare gli edifici con la possibilità di detrarre dalle tasse il 110% di quanto speso. Quindi nessun esborso dello Stato. La novità consiste nel fatto che è stata consentita la detrazione del 110% per alcune spese, cosiddette “trainanti” (art. 119 del Decreto Rilancio), quali: 

  1. intervento di isolamento termico (coibentazione o cappotto termico esterno o interno). “Dopo che ha indossato il cappotto” la casa passa in classe A (più ambita). 

In sostanza si dovrà coibentare almeno il 25% delle superfici opache (prive di luce) verticali, orizzontali e inclinate (coperture o tetti, quindi non si conteggiano gli infissi), dell’involucro lordo dell’edificio. Tutto ciò che confina con parti fredde è una superficie disperdente. Il calcolo va fatto da Tecnici muniti di metro-laser o che, “rispolverano” il vecchio “teorema di Pitagora”. Il cappotto termico (compreso l’isolamento del tetto), essendo elemento trainante del Decreto Rilancio consentirà di ottenere l’Ecobonus del 110% anche per l’istallazione degli infissi, caldaia a condensazione, solare termico, impianto fotovoltaico, colonnine per la ricarica di auto elettriche, intonaco della facciata, ecc..

Altri elementi trainanti sono:

  1. sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale (compresa la caldaia di classe A);

  2. interventi antisismici (ossia i cosiddetti sisma bonus) già previsti dal decreto legge n. 63/2013 art. 16 commi da 1 bis a 1 septies. 

I suddetti interventi sono detti trainanti, perché uno solo di essiè sufficiente per portare al 110% la detrazione d’imposta, in cui possono entrare altri lavori detti trainati (trascinati) o aggiuntivi, già menzionati, quali, ad esempio: 

  1. intervento di efficientamento energetico (già previsto dall’art. 14 D.L. n. 63/2013);

  2. impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo (già previsti dal D.P.R. n. 412/1993 art. 1 comma 1);

  3. rifacimento della facciata e degli infissi (porte, finestre, ecc.) già previsto dalla legge n. 160/2020 – art. 1 commi 219 e 220;

  4. colonnine per ricaricare auto elettriche (già previste dal decreto legge n. 63/2013, art. 16 ter).

Le detrazioni spettanti devono essere “ammortizzabili” in 5 anni, corrispondenti al 20 per cento annuali. Ciò significa che da un costo di euro 100.000, si possono “detrarre” 22.000 euro all’anno (totale euro 110.000). Ricordo che l’incremento al 110 per cento dell’aliquota di detrazione riguarda le spese sostenute dal primo luglio 2020 al 31 dicembre 2021 ossia nell’arco di 18 mesi (tempo massimo finale che, ovviamente, può essere anche anticipato). La detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici è analiticamente descritta nell’art. 16 bis del D.P.R. n. 917/1986 (T.U.I.R.: Testo Unico Imposte sui Redditi), il quale, nelle lettere a-b ed h prevede la detrazione di imposta per il recupero del patrimonio edilizio

CHI PUO’ USUFRUIRE DELL’ECOBONUS CON DETRAZIONE AL 110 PER CENTO?

Il SUPERBONUS spetta per le spese sostenute dalle persone fisiche per interventi realizzati su un massimo di DUE unità immobiliari e, quindi, anche sulle seconde case. Il superbonus NON opera per le “case di lusso”. Tale “limitazione” non sussiste per le spese sostenute e per gli interventi trainanti effettuati sulle parti comuni dell’edificio, nonché per gli interventi antisismici. Potranno usufruire delle detrazioni anche i lavoratori autonomi e gli imprenditori, ma solo per le operazioni riguardanti gli immobili rientranti nella loro sfera privata. In sintesi il 110 per cento si può ottenere applicando almeno un elemento trainante e se si vuole cambiare la caldaia, si dovrà conseguire il miglioramento, di due classi energetiche oppure, in alternativa, ottenere il conseguimento della classe energetica più alta possibile, da attestare mediante APE (attestato di prestazione energetica), ante e post intervento, con dichiarazione asseverata da tecnico abilitato. Ne consegue che deve trattarsi di progetti ben curati e definiti. La copia dell’asseverazione va trasmessa, in via telematica, all’ENEA(Ente Nuove Tecnologie Energia ed Ambiente). 

La platea dei beneficiari dell’Ecobonus è stata allargata:

La proprietà non è condizione necessaria per accedere “all’ecobonusDifatti vi possono accedere anche i titolari di un diritto reale di godimento (uso, usufrutto, abitazione, locatario e comodatario). 

COME FUNZIONA IL SUPERBONUS?

Con il SUPERBONUS gli interventi di efficientamento energetico (per esempio cappotto termico e sostituzione caldaia) e di messa in sicurezza antisismica godranno di un’aliquota di detrazione del 110 per cento relativamente al costo sostenuto. Ci deve essere “sinergia” almeno tra due elementi: trainante e trainato. Il beneficiario può scegliere (art. 121 Decreto Rilancio) se utilizzare la spesa, pagando direttamente l’impresa esecutrice dei lavori. In questo caso la spesa (il costo documentato da fattura) può essere detratto in cinque quote annuali di pari importo (ammortamento). Questa scelta, però, comporta due elementi negativi:

  1. il cittadino dovrà “anticipare” l’intero costo dell’intervento (e non è poco!);

  2. poiché il superbonus non è ammesso per le attività di impresa, arti e professioni, relativamente ai locali strumentali ovvero usati per svolgere l’attività si può verificare quanto segue: la persona fisica , dipendente, ha un reddito annuo di Euro 50.000. Sullo stesso viene applicata un’aliquota di imposta media del 30 per cento pari ad Euro 15.000 (lorda). Se l’utente ha anticipato euro 100.000, avrà diritto ad una “detrazione” annuale di Euro 22.000 (22.000 per 5 uguale ad € 110.000), oltre ad altre detrazioni eventualmente spettanti. Ebbene, perderà euro 7.000 annuali (differenza tra € 22.000 ed € 15.000) perché non capienti. “L’Agenzia Informa”, a pagina 7, ha precisato: “in ogni caso, come tutte le detrazioni di imposta, l’agevolazione è ammessa entro il limite che trova capienza nell’imposta annua(che si dovrebbe versare) derivante dalla dichiarazione dei redditi. In sostanza, la quota annuale della detrazione che non trova “capienza” nell’imposta lorda di ciascun anno, NON può essere utilizzata in diminuzione dell’imposta lorda nei periodi d’imposta successiviné essere chiesta a rimborso”. E’ evidente che il Governo non ha inteso sborsare soldi per il rimborso ed ha creato questa inedita cessione di crediti all’infinito che ha reso complicata la situazione. L’art. 121 del DECRETO RILANCIO prevede che i soggetti i quali utilizzano l’ecobonus possono optare, al posto dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:

  1. per un contributo, sotto forma di “sconto” sul corrispettivo dovuto (di importo massimo non superiore al corrispettivo stesso), anticipato dal fornitore dei beni e servizi relativi agli interventi agevolati. I costi (spese) sono a carico dell’impresa esecutrice dei lavori. Effettuata la cessione, il contribuente non avrà altre incombenze nei confronti del fisco, né può vantare altri crediti. Il fornitore recupera il contributo anticipato, come credito d’imposta di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successivecessioni di tale credito ad altri soggetti ivi compresi gli Istituti di credito (Banche) ed altri intermediari finanziari (il beneficiario dei lavori e servizi avrà un costo pari a zero);

  2. per la cessione di un credito di imposta corrispondente alla detrazione spettante ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito o altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni. Il “fornitore di beni e servizi” in effetti è l’esecutore materiale dell’opera, il quale potrebbe avere gli stessi problemi del cittadino ossia che la quota annuale della detrazione non trovi “capienza” nell’imposta lorda di ciascun anno e quindi “non può essere fruita” negli anni successivi e né può essere chiesta a rimborso (ergo “si perde”). In conseguenza di ciò le imprese edili che svolgeranno i lavori con lo “sconto in fattura” dovranno avere le “spalle coperte” nel senso che, prima di iniziare i lavori, dovranno già avere un “accordo” con un Istituto disponibile ad “accollarsi” il credito d’imposta. Le Banche, le quali, ovviamente, dispongono di ingenti capitali e possono operare compensazioni di imposta sia in senso orizzontale(quando si compensano crediti e debiti nei confronti anche di Enti impositori diversi: Stato, Regioni, INPS, altri Enti locali, ecc.), che verticale (quando si compensano crediti e debiti riguardanti la stessa imposta: IRPEF con IRPEF, I.V.A. con I.V.A., ecc.). 

Gli Istituti di credito hanno grande “convenienza” a che il patrimonio immobiliare italiano (stagnante e comatoso) sia rigenerato con interventi nel settore edilizio. Con l’ovvia considerazione, poi, che gli stessi posseggono un “patrimonio” immobiliare di immenso valore economico. Conseguentemente, la rivalutazione del patrimonio, farà gonfiare i loro bilanci. In ogni caso per le Banche c’è un margine di detrazione d’imposta del 10% (differenza tra 110% e 100%). Consiglio, al momento della cessione del credito, di fare un contratto scritto con l’impresa esecutrice delle opere da realizzare con allegata descrizione delle stesse. Il pagamento può avvenire anche a stato di avanzamento dei lavori. 

 

QUALI SONO I VANTAGGI PER LO STATO?

Con “l’ECOBONUS” il Governo ha inteso incentivare i lavori edili ed impiantistici soprattutto quelli tesi a ridurre i consumi energetici degli edifici. Ma il credito d’imposta previsto dal TUIR comprende anche il recupero del patrimonio edilizio. Lo scopo è volto a privilegiare le fonti di calore più ecologiche, come l’energia solare (anche se il testo della Legge, in molte parti è incomprensibile e farraginoso). L’Agenzia delle Entrate ha “compresso” i chiarimenti in 77 pagine. E meno male che tutti i Governanti “promettono” Leggi chiare, snelle e comprensibili. Bisogna evidenziare che, nel breve periodo, con questo intervento, lo Stato subirà una contrazione delle entrate fiscali a causa dell’aumento delle detrazioni consentite. Ma già nel medio periodo le entrate fiscali saranno più corpose in quanto, con l’aumento della massa monetaria in circolazione, lo Stato incasserà più imposte (IVA, IRPEF, IRES: imposte redditi società), contributi I.N.P.S., ecc., attraverso le quali potrà “rimpolpare” i capitoli di bilancio destinati all’ambiente in generale. 

Trattasi, comunque, di un’occasione da non perdere, soprattutto per i Centri Storici del Comune di Ceppaloni. I controlli saranno effettuati dall’Agenzia delle Entrate, competente per territorio. Spero che si terrà conto dell’incertezza regnante “divenuta normale” nel nostro Ordinamento giuridico. In questo contesto anche il cittadino onesto e scrupoloso teme di sbagliare e di incorrere in sanzioni. Sono previste sanzioni severe (da € 2.000 ad € 15.000), per ogni attestazione o asseverazione infedele sui lavori di “ecobonus” o “sismabonus” al 110%, oltre che, in caso di operazioni truffaldine accertate, si corre il rischio di perdere i benefici economici ricevuti (le detrazioni d’imposta) aumentati di sanzioni ed interessi. La prima comunicazione per la cessione del credito e lo “sconto in fattura” potrà essere inviata dal 15/10/2020, in via telematica, attraverso il modulo pubblicato dall’Agenzia delle Entrate, in allegato al Provvedimento dell’8/8/2020. Grazie al meccanismo dello “sconto in fattura” e della “cessione del credito” il “superbonus” permette di fare i lavori nella casa, essenzialmente, “a costo zero”.

Ritengo che l’accesso al superbonus, pur con tutte le “incomprensibili” lacune e “pesantezze” legislative (soprattutto in tema di rimborsi), possa comunque essere un’occasione da non perdere per gli abitanti del Comune di Ceppaloni (rientrano nel superbonus anche gli interventi di demolizione e ricostruzione, anche parziale, dell’edificio – ristrutturazione art. 3 D.P.R. n. 380/2001). 

In questa delicata operazione gli Amministratori Comunali dovrebbero essere “protagonisti” per fornire indicazioni e convincere i cittadini, peraltro molto perplessi, ad aderire a questo progetto innovativo dal punto di vista ambientale. Soprattutto in questa fase che fa registrare una “fuga” verso i piccoli Centri Urbani

Ma dubito che ciò possa avvenire, per i seguenti motivi:

  1. al Regolamento Igiene e Sanità non viene data attuazione, tant’è che i Centri Storici sono ricettacolo di degrado, con rischio di infezioni. Il “patrimonio edilizio” è abbandonato a se stesso con gravi pericoli per la pubblica e privata incolumità. Ergo (quindi) nessuna attenzione per la situazione ambientale (vedasi, al riguardo, il mio articolo pubblicato su “ceppaloni.info” il 29/07/2020);

  2. stesso discorso per il “Castello e dintorni” che versano in un “indegno” degrado, inaccessibile da molti anni ed “animati solo ed esclusivamente” da animali di tutti i tipi e specie (vedasi mio articolo pubblicato su “ceppaloni.info” il 22/05/2020).

In compenso, però, gli Amministratori si “compiacciono” di consentire l’accesso al Castello una volta all’anno ovvero in occasione della “festa del tartufo” che precedentemente si svolgeva a novembre (mese migliore per la raccolta).

A questo proposito analizziamo il contenuto del comunicato stampa del Comune datato 27/08/2020 (vedasi “anteprima24.it” del 27/08/2020). Nello stesso si legge: “l’11/9/2020, il tartufo, fiore all’occhiello del territorio, sarà protagonista a Ceppaloni”. Fiore all’occhiello (boh – bum!). Nel corso di tutto l’anno nessun punto di vendita locale, aperto al pubblico vende tartufi “freschi” (tantomeno targati Ceppaloni) e, pertanto, i visitatori se ne vanno via delusi e scontenti. 

Il comunicato continua: “ringraziamo la Regione Campania per aver deciso di investire su Ceppaloni e sulle prospettive di attrazioni del Borgo”. Al momento le “attrazioni del Borgo” sono abitazioni chiuse, disabitate, abbandonate, in un ambiente desertificato, prive di qualsiasi “servizio” o di offerta al cliente . 

A questo punto ci chiediamo: “ma era proprio il caso di fare (con il covid-19 in netta ripresa – vedasi Reino (BN), come si legge in tutta la stampa locale, con diversi contagiati a seguito dell’inaugurazione del Castello),pur osservando le norme anti-covid, una pubblica manifestazione, in un simile contesto ambientale”. E mentre i nostri Amministratori si ”trastullano” (ovvero si gingillano e si sollazzano) in feste di piazza (con pericolo di contagio da Covid-19 evidenziati), i fatti seri vengono trascurati. E’ bastato un piccolo boato (simile ad un colpo di fucile) verificatosi il 29/07/2020, per mandare in “tilt” (ossia per bloccare) sia le Poste che il Comune di CeppaloniL’Ufficio postale di Ceppaloni è chiuso da circa due mesi e non si sa quando riaprirà. Tutto ciò sta causando gravi disagi alla popolazione, soprattutto ai ceti più indifesi ed anziani (privi di autoveicoli per recarsi alla frazione San Giovanni, dimora del Sindaco Ettore De Blasio). I fatti “imprevedibili” (come i terremoti) vanno affrontati con celerità ed immediatezza (cosa non avvenuta a Ceppaloni). Probabilmente c’è bisogno di un Commissario ad acta (tipo Bertolasi), per risolvere il problema di grande attualità ed interesse. 

I costi per le pubbliche feste (anche se il cittadino non vi partecipa), vanno comunque ad incidere sulla “tasca” dei contribuenti (vedasi “il fisco vampiro”, fonte: “qui finanza” del 2/2/2011 e confesercenti: “le cento trappole imposte e tasse per imprese e famiglie” – rapporto dell’1/2/2011 estratto dal giornale “diretta news”). 

Per non parlare delle bollette gas ed enel su cui gravano “accise” (derivante dal latino “accidere”, corrispondente, sulla ruota di Napoli al numero 62: “o muort’ accis’ ovvero il morto ammazzato cioè il contribuente), addizionali, I.V.A., ed altro. E’ facile fare feste di piazza (con i soldi pubblici dei poveri cittadini) senza risolvere i problemi seri (come l’Ufficio Postale) che affliggono, in modo gravissimo, la comunità.

Come pure la soppressione dell’Ufficio Postale esistente nella frazione Beltiglio, la quale ha causato pesantissime diffic1oltà alla popolazione colà residente. 

 

.“AMEN (e così sia)

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