La compravendita di terreni agricoli e i suoi riflessi fiscali

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fisco… di Carmine Tranfa

Publio Virgilio Marone nato a Mantova e sepolto a Napoli (autore dell’Eneide), oltre duemila anni fa, scrisse la sua prima opera dal titolo: “le Bucoliche ovvero i canti dei pastori” laddove, con maestria, descrisse i paesaggi, la serenità, la tranquillità della vita bucolica, dove ancora regnava il senso profondo dell’amicizia. L’opera di Virgilio è stata letta ed apprezzata da infinite generazioni che si sono succedute nel tempo. Ovviamente tantissimi poeti, scrittori, letterati, ecc., hanno descritto, con dovizia di particolari, la bellezza della campagna. Per fortuna, oggi, c’è un ritorno verso la coltivazione e la cura dei terreni ed anche i giovani ne scoprono il fascino, la libertà di vivere all’aria aperta e, il che non guasta, anche la convenienza economica, nella considerazione della grave crisi occupazionale esistente.

 

Per i motivi esposti, ritengo utile ed importante illustrare, sia pure per linee generali, in che modo avviene la compravendita dei terreni agricoli e, soprattutto, la tassazione a cui sono sottoposti i singoli atti. Dal punto di vista giuridico trattasi di un contratto di vendita disciplinato dal’art. 1470 e seguenti del codice civile. E’ un contratto “oneroso” perché implica il pagamento di un prezzo e “traslativo” in quanto, a seguito dell’atto pubblico notarile, c’è il trasferimento della proprietà dal venditore al compratore. Il Notaio ha l’obbligo di controllare che tutta la documentazione sia regolare (compreso il titolo di provenienza del bene, il certificato di destinazione urbanistica del terreno rilasciato dal Comune, ecc.). Il compratore farà bene a verificare se ci sono “pesi” sul terreno oggetto della compravendita (ipoteche, ecc.). Inoltre, nel rogito (atto notarile), è obbligatorio indicare il “corrispettivo pattuito” nonché le modalità dei pagamenti (tracciabilità dei pagamenti). Tutte le spese sono a carico dell’acquirente.

Analizziamo, ora, i riflessi fiscali della compravendita, tenendo conto che trattasi di un regime che gode di particolari vantaggi, perché è un motore per la crescita dell’Italia e produce beni primari.

La “tariffa” (tabella aliquote d’imposta da applicare), allegata al D.P.R. n. 131/1986 (T.U.R. – Testo Unico Registro), nella parte I, art. 1, recita: “se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella gestione INPS, si applica l’aliquota di imposta di registro del 15 (quindici) per cento”. 

Lo stesso regime si applica ai “fabbricati rurali”, se vengono venduti insieme ai terreni agricoli e se sono,funzionalmente, posti al servizio della coltivazione dei terreni (aliquota 15 %). E’ evidente che il Legislatore ha “focalizzato” l’imposizione fiscale sulla figura professionale del compratore. L’agevolazione fiscale si attua solo se l’acquirente opera nel regime agricolo, per non gravarlo di costi eccessivi. La tassazione agevolata per l’agricoltura deve essere espressamente richiesta al Notaio. Per gli atti che comportano il trasferimento di proprietà di terreni agricoli con relative pertinenze a favore di soggetti che rivestono la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, si applica l’imposta fissa di registro e di trascrizione di 200 (duecento) euro ciascuna nonché l’imposta catastale dell’1% (Legge n. 25 del 26/02/2010): un risparmio del 14%. 

Le agevolazioni fiscali sono state estese anche agli acquisti di terreni agricoli fatti dal coniuge o dai parenti in linea retta (figli) di soggetti che rivestono la qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo (articolo 1 commi 906 e 907, Legge 208/2015 – Legge di Stabilità per il 2016), purché già proprietari di terreni agricoli e conviventi. Per questa tipologia di atti, gli onorari dei notai sono stati ridotti alla metà (sempre per avvantaggiare il compratore che opera nel regime agricolo – N.B.: per i 5 (cinque) anni successivi alla stipulazione del rogito notarile non si può vendere il terrenocessare la coltivazione o fittarlo a terzipena la perdita delle agevolazioni ed il pagamento di sanzioni pecuniarie).

Le agevolazioni fiscali per l’acquisto di terreni agricoli spettano anche a chi non ha ancora ottenuto la qualifica di imprenditore agricolo professionale, purché abbia presentato la domanda all’Ufficio Regionale competente e sia iscritto alla gestione previdenziale agricola INPS. La qualifica deve essere posseduta entro due anni dall’acquisto, a pena di decadenza delle agevolazioni. Anche le società agricole possono ottenere le riduzioni d’imposta, purché almeno un coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale rivesta tale qualifica tra i soci o gli amministratori. Speriamo che lo Stato e le Regioni, intercettando i FONDI EUROPEI, finanzino, in modo “corposo” le iniziative degli addetti al settore, con particolare riguardo alle cooperative agricole create da giovani in cerca di lavoro.

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