La Corte dei Conti della Campania "bacchetta" il Comune di Ceppaloni: il fallimento è ormai nei fatti

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (1 Vote)
La Corte dei Conti della Campania "bacchetta" il Comune di Ceppaloni: il fallimento è ormai nei fatti 4.0 out of 5 based on 1 votes.

avvocato...di Carmine Tranfa

Il 14 novembre 2021, sul sito “ceppaloni.info”, gestito da Elio Fiorillo, ho scritto un articolo dal titolo: “i debiti del Comune di Ceppaloni superano, ormai, i 4 (quattro) milioni di euro ….. e tutto tace”!! La sintesi dell’elaborato è stata: “nell’interesse della cittadinanza, a questo punto, è conveniente che l’Amministrazione dichiari il DISSESTO FINANZIARIO ossia il FALLIMENTOIn tal modo ci sarà un risparmio di almeno 2,8 milioni di euro (i creditori si dovranno accontentare del 30 o al massimo 40 per cento di quanto loro dovuto). Nel contempo le procedure esecutive (pignoramenti, ecc.), vengono sospese per leggeNessun risvolto negativo per i residenti (le imposte già sono applicate al massimo consentito), né per i dipendenti Comunali. In caso di dichiarazione di fallimento, l’unico lato negativo è costituito dal fatto che non sono consentite spese di investimento, richieste di mutuo (prestiti), eccetera, ovvero quelle non strettamente necessarie. Sono ammesse solo le “spese correnti” ossia quelle obbligatorie ed indispensabili per gestire l’organizzazione complessiva ed il funzionamento dell’Ente (struttura e persone). 

 

 

Nella parte finale dello scritto manifestavo questa considerazione: “staremo a vedere se l’Amministrazione attiva avrà la volontà di compiere un atto (dichiarazione di fallimento), ormai necessario ed indifferibile, che non solo favorirebbe gli attuali residenti, ma anche i nostri figli e nipoti, liberandoli dell’attuale grave ipoteca debitoria”.

Ebbene, la Corte dei Conti Campania, riunita in sezione plenaria (composta da 6 (sei) Magistrati), attraverso la sentenza n. 242 del 10 novembre 2021 (di dodici pagine), ha espresso un giudizio estremamente negativoin merito all’attività economica e finanziaria del Comune di Ceppaloni. La Corte ha soffermato la propria attenzione sul conto consuntivo (il quale consiste nel rendiconto alla Comunità del corretto utilizzo delle risorse a disposizione del Comune) relativamente al 2019. Per detto anno ha confermato un disavanzo di Amministrazione (perdita) per Euro 2.875.000 (pagina 4 della sentenza), a cui bisogna aggiungere il debitodi Euro 875.000 contratto, a seguito della delibera n. 44 del 30/06/2021, con la Cassa Depositi e Prestiti, non esaminato dall’Organo Giudicante in quanto successivo all’anno 2019, oggetto principale dell’indagine contabile. Ma anche il rendiconto 2020 ha esposto un disavanzo pari ad Euro 2.774.000 (pagina 4 della sentenza). Di conseguenza, al 26 novembre 2021, il debito totale ammonta ad Euro 3.750.000 (tremilionisettecentocinquanta), a cui bisogna aggiungere i debiti derivanti da sentenze definitive sfavorevolial Comune e quelli contratti con banche. 

L’Organo Inquirente ha posto sotto osservazione la “manovra correttiva” del Comune, volta ad eliminare “le distorsioni e le criticità” già evidenziate con la deliberazione n. 102/2021 della Sezione Regionale di Controllo ed ha esplicitato le seguenti determinazioni negative: a pagina 8 della sentenza, ha “censurato” i motivi “opportunistici” degli Amministratori con queste parole: “il comportamento dell’Ente ricalca un ragionamento che, qualora venisse ammesso, sposterebbe in avanti la copertura del disavanzo stesso (ossia graverebbe anche sui figli e nipoti), con buona pace del principio di solidarietà tra generazioni”. Infine “ha strigliato” la manovra correttiva proposta, in questo modo: “la manovra aggiuntiva adottata dal Comune contiene un “semplice” piano di ammortamento. Ma non si è rinvenuta un’adeguata descrizione delle modalità di copertura del maggior disavanzo”. L’Organo Giudicante ha così concluso: “per i motivi esposti e rappresentati, la Corte dei Conti Campania ha accertato l’inadeguatezza e l’inidoneità delle misure correttive comunicate dal Comune di Ceppaloni e la situazione di strutturale squilibrio di bilancio, tale che NON sussiste una complessiva, idonea ed attendibile copertura nonché sostenibilità finanziaria delle spese. Per cui è preclusa l’attuazione dei programmi di spesa, sino all’adozione delle necessarie manovre correttive di bilancio” (sic!!!). 

Il che significa che, da 6 (sei) Giudici, a causa dell’enorme passivo verificato, è stato disposto il blocco delle spese discrezionaliSono ammesse solo quelle obbligatorie ed indispensabili ossia il necessario per “non chiudere il portone di ingresso del Municipio…”. A questo punto la dichiarazione di dissesto (FALLIMENTO) è già nei fatti e NON più rinviabile.

Find us on Facebook
Follow Us