Contro gli interessi privati, dalla parte dei cittadini.
Al fine di fare chiarezza sulla vicenda del Piano Urbanistico Comunale adottato in Consiglio Comunale, e senza entrare nel merito tecnico dello stesso (che potrebbe anche essere condiviso), il capogruppo dell’opposizione, Nicola Nino Rossi, con il sostegno delle scriventi forze politiche, ha presentato un esposto, indirizzatola Prefetto di Benevento, alla Corte di Conti, al Revisore dei Conti di Ceppaloni, al Presidente della Provincia di Benevento e all’Assessore Regionale all’Urbanistica per l’attivazione dei poteri di controllo ex artt.124 e ss. D.Lgs. 267/2000.
Tre i punti su cui si basa l’esposto:
- violazione e falsa applicazione dell’articolo 78 D.Lgs. 267/2000 e degli articoli T.U.L.C.P. 4.2.1915 n. 148 3 279 T.U.L.P.C. 3.3.1934, n. 383. In pratica, nel caso in cui il Consiglio comunale non sia in grado di esprimere una maggioranza non inquinata da interessi personali o familiari, cosa non rara specie nei piccoli comuni ove il fenomeno dei rapporti di parentela o affinità fra amministratori e amministrati è ricorrente e pressoché ineluttabile, si ritiene opportuno affidare a un commissario ad acta il compito di elaborare la nuova disciplina del territorio comunale. Purtroppo, a Ceppaloni, nonostante ci fossero interessi di assessori e consiglieri al Puc, non si è ritenuto affidare né la stesura, né l’adozione dello stesso ad alcun commissario, bensì, la Giunta Mastella ha deciso di procedere, nell’illegittimità , a ‘carro armato’. E sono davvero numerose le sentenze di Tar e Consiglio di Stato che inficiano l’operato dell’Amministrazione ceppalonese.
- violazione e falsa applicazione dell’articolo 107 del D.Lgs. 267/2000 in relazione alla nomina del consulente esterno. Illegittima, inoltre, anche la delibera n. 18/2004 di nomina (con tanto di rimborso di centinaia di migliaia di euro) del tecnico esterno incaricato di redigere il Puc. Difatti, la Giunta comunale è incompetente ad attribuire incarichi, in quanto la scelta di un contraente qualsiasi dell’Ente e, ancor meno, quella di fornitori di servizi, spetta alla dirigenza, secondo l’esplicito disposto dell’art. 107 del T.U. n. 267/2000.
- violazione e falsa applicazione dell’articolo 38 del D.Lgs. 267/2000 3 dell’articolo 31 dello Statuto Comunale con particolare riferimento alla mancanza del numero legale. Ultimo punto di illegittimità , la mancanza del numero legale. L’atto deliberativo del Consiglio è da ritenere affetto da palese ed insanabile violazione di legge, poiché il Consiglio ha proceduto alla votazione senza l’ausilio del numero minimo di componenti che conferisce, sotto il profilo costitutivo, legittimità e validità ad ogni manifestazione di volontà . L’art. 38 del TUIR, al comma 2, prevede espressamente che: “Il funzionamento dei consigli, nel quadro dei princìpi stabiliti dallo statuto, e disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte. Il regolamento indica altresì il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all’ante, senza computare a tale fine il sindaco e il presidente della provinciaâ€. L’art. 31 dello Statuto Comunale rubricato “convocazione del Consiglio Comunaleâ€, al comma 3, prevede che “il Consiglio Comunale funziona con la presenza la almeno sette consiglieri comunali assegnatiâ€. La chiarezza delle disposizioni normative sopra riportate, rende agevole il controllo e la verifica circa la sussistenza dei requisiti di legge per affermare se, nel caso di specie, la volontà espressa dal Consiglio Comunale di Ceppaloni è stata pienamente legittima. L’estratto delle votazioni rilasciato dal Segretario comunale, non lascia dubbi. La votazione è irreversibilmente viziata dall’assenza del cosiddetto “numero legaleâ€. Ammesso (e non concesso) che possa legittimamente essere frazionabile la votazione di un Puc, l’intero procedimento è viziato dal verificarsi delle circostanze che la “tavola 8.4 Beltiglio†ha registrato solo 7 (sette) votanti. Espunto il voto del sindaco Mastella, così come prevede l’art. 38 del TUIR, il computo dei votanti è complessivamente pari a 6 (sei), ovverosia al di sotto del minimo previsto dallo Statuto comunale.
Perché, nonostante tutti questi vizi di legittimità , l’Amministrazione Mastella ha deciso di procedere con l’adozione del Puc? A chi interessa particolarmente?
Comunque, i cittadini stiano tranquilli: mentre altri pensano ai propri interessi, noi saremo sempre e solo dalla loro parte, senza patti e compromessi.
Circolo Ds Partito Democratico
Coordinamento Forza Italia
Circolo Rifondazione Comunista
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