Uffici postali, il Tar dice no alla riapertura

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Ceppaloni PosteIl Tar: gli uffici postali restano chiusi. Il Tribunale amministrativo regionale della Campania, prima sezione, si è espresso in merito al ricorso presentato dal Comune di Sant’Angelo a Cupolo contro Poste Italiane Spa e il Ministero dello Sviluppo Economico e Ministero dell’Economia per l’annullamento, previa sospensione dell’efficiacia, del provvedimento di chiusura degli uffici postali delle frazioni di Pastene e Bagnara. Il Tar, con ordinanza del 20 febbraio, «respinge la domanda cautelare». Non trova accoglimento, dunque, la richiesta di sospensione del provvedimento di chiusura degli uffici postali di Pastene e Baganara.

 

Il Tribunale amministrativo, quindi, blocca la sospensione del provvedimento «considerato che le censure dedotte non appaino - sentenzia il Tar -, ad una prima sommaria deliberazione, destinate ad una favorevole considerazione nel merito, anche alla luce della documentazione prodotta dalla societĂ  resistente; ritenuto che non sussistono le ragioni di cui all’articolo 55 del Cpa». Provvedimento analogo è stato adottato anche per il ricorso contro la chiusura dell’ufficio postale di Beltiglio presentata dal Comune di Ceppaloni. In questo caso, però, viene dichiarata «la competenza del Tar di Roma in ordine alla ricognizione sul ricorso in esame».Il Tribunale ammnistrativo, con  ordinanza del 20 febbraio, si è espresso in merito al ricorso presentato dal Comune di Ceppaloni per «l’annullamento del provvedimento del direttore della filiale di Benevento di Poste Italiane Spa del 16 novembre 2012 avente ad oggetto la soppressione dell’Ufficio di Beltiglio; del decreto ministeriale del 7 luglio 2008 recante i criteri di distribuzione dei punti di accesso alla rete postale pubblica nonchĂ© degli atti connessi. Ma in questo caso la decisione viene definita di competenza del Tar Lazio, essendo «l’impugnativa in esame estesa al decreto ministeriale », quindi considerato che «in base all’articolo 13, comma 4 bis del cpa, la competenza territoriale relativa al provvedimento da cui deriva l’interesse a ricorre attrae quella relativa agli atti presupposti dalla stesso provvedimento, tranne che si tratti di atti normativi o generali, per la cui impugnazione restano fermi gli ordinari criteri di attribuzione della competenza».

Fonte: Ottopagine

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